Art. 22.
(Gestione del patrimonio forestale e Corpo forestale dello Stato).

      1. Per la gestione del patrimonio forestale le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, e di intesa con i comuni e con altri enti interessati, possono promuovere nell'ambito del proprio

 

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territorio la costituzione dei consorzi forestali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Ai consorzi forestali può essere affidata la gestione dei boschi e dei suoli agricoli demaniali, o di enti pubblici, non utilizzati.
      2. Le regioni affidano alle comunità montane e ai consorzi forestali compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale e agricolo in gestione, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tale fine i consorzi presentano piani territoriali forestali contenenti gli interventi di tutela e di gestione della risorsa. Sono finanziati con tali piani i progetti di valorizzazione economica, di sfruttamento delle biomasse a fini energetici, di afforestazione e riforestazione e la definizione di forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale i consorzi possono beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali forestali sono coordinati con gli altri strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e socio-economica previsti dalla legislazione statale e regionale.
      3. Le attività di gestione forestale e dei suoli agricoli, comportanti rivegetazione, afforestazione e riforestazione di cui al comma 2, compatibili con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo istituito dall'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Una quota non inferiore al 30 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengono conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.
      4. I consorzi forestali di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella comunità,
 

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per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 6 marzo 2001, n. 64.
      5. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie sedi in ogni comunità montana.